Si informa che il D.L. n. 18 del 17/03/2020 (Cura Italia) ha disposto all'art. 104 che "la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020".
La validità ai fini dell’espatrio resta invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
Pertanto NON si devono rifare le carte d'identità scadute o che scadranno dopo il 17 marzo in quanto automaticamente prorogate al 31 agosto prossimo.
In allegato un estratto delle principali scadenze prorogate.






